LEGGE 26 novembre 1992, n. 479.
Adeguamento alle direttive 83/181/CEE, e 83/183/CEE del 28 marzo 1983, come
modificate, rispettivamente, dalle direttive 88/331/CEE, del 13 giugno 1988, e 89/604/CEE,
del 23 novembre 1989, concernenti franchigie fiscali applicabili a talune importazioni
definitive di beni. (G.U. n. 295 del 16 dicembre 1992).
(Omissis)
Art. 1.
-
L'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali
d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n.
723, è sostituito dal seguente:
Art. 12.
-
Salvo quanto previsto dal regolamento (CEE) 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, e
senza pregiudizio delle maggiori facilitazioni stabilite dagli accordi internazionali, è
concessa l'importazione definitiva in esenzione dai diritti di confine, diversi da quelli
contemplati dal suddetto regolamento, delle merci per le quali risultano soddisfatte le
medesime condizioni prescritte, per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso.
-
Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di merci per le quali
l'esenzione dal predetto tributo è disposta, con carattere di obbligatorietà, dalle
direttive del Consiglio delle Comunità europee adottate in materia di armonizzazione
delle disposizioni riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari riscosse
all'importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori, ovvero le franchigie
applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non
commerciale, o quelle applicabili alle importazioni definitive di beni personali di
privati provenienti da uno Stato membro, nonchè dalle direttive del Consiglio delle
Comunità europee adottate in materia di determinazione del campo di applicazione
dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17
maggio 1977.
-
L'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali
d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n.
723, è sostituito dal seguente:
Art. 14.
-
Con regolamenti approvati con decreti del Ministro delle Finanze, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono state stabilite, in conformità alle
disposizioni comunitarie, condizioni, modalità e formalità per l'ammissione alle
franchigie dai diritti doganali previste dall'articolo 12 e dal regolamento (CEE) n.
918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983.
-
Con successivi regolamenti, approvati con decreti del Ministero delle Finanze, sono
disposti gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie.
-
I regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla
tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della
Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dal comma 2 del presente articolo,
devono essere adottati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
-
L'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali
d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n.
723, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ha effetto dal giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti di cui al comma 1
dell'articolo 14 delle citate disposizioni preliminari, come sostituito dal comma 2 del
presente articolo. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 266 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E` fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
(Omissis).
Decreto ministeriale 16 dicembre 1998, n. 500 (G.U. n. 23 del 29 gennaio 1999).
Regolamento recante norme per l'esenzione dei diritti doganali per gli
oggetti ed i generi di consumo importati a seguito dei viaggiatori.
IL MINISTRO DELLE FINANZE
(Omissis)
Adotta il presente regolamento:
Art. 1.
-
Sono ammesse alla franchigia dai diritti doganali gli oggetti e generi di consumo che i viaggiatori in provenienza da Paesi
terzi portano con sè nel proprio bagaglio a condizione che si tratti di importazioni
prive di ogni carattere commerciale e il loro valore non superi 175 unità di conto
europee.
-
Tale importo è ridotto a novanta unità di conto europee per i viaggiatori di età
inferiore a 15 anni.
-
Per i seguenti prodotti la franchigia è accordata entro i limiti dei quantitativi
appresso indicati:
|
DENOMINAZIONE
DELLE MERCI
|
QUANTITÀ
|
-
Prodotti del tabacco:
|
|
|
sigarette
oppure
|
200 pezzi
|
|
sigaretti (sigari del peso massimo di 3 grammi per pezzo)
oppure
|
100 pezzi
|
|
sigari
oppure
|
50 pezzi
|
|
tabacco da fumare
|
250 grammi
|
-
Alcol e bevande alcoliche:
|
|
|
Bevande distillate e bevande alcoliche di un grado alcolico superiore a 22% vol.; alcol
etilico non denaturato di 80% vol. e più
oppure
|
in totale litro 1
|
|
Bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino e di alcole,
tafia,
sakè o bevande simili di un grado alcolico pari o inferiore a 22% vol., vini spumanti,
vini liquorosi
e
|
in totale litri 2
|
Vini tranquilli
|
in totale litri 2
|
-
Profumi
e
|
50 grammi
|
Acqua di toilette
|
1/4 di litro
|
-
Caffè
oppure
|
500 grammi
|
|
Estratti o essenze di caffè
|
200 grammi
|
-
Tè
oppure
|
100 grammi
|
|
Estratti ed essenze di tè
|
40 grammi
|
-
Per "viaggiatore" si intende, ai sensi dell'articolo 236 del
regolamento CEE n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993:
-
qualsiasi persona che entri temporaneamente nel territorio doganale
della Comunita' in cui non ha la residenza normale;
-
qualsiasi persona che entri nel territorio doganale della Comunita' in
cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno nel territorio di
un paese terzo.
-
Per "importazioni prive di ogni carattere commerciale" si
intendono, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, punto b), del regolamento
(CEE) n. 918/83, le importazioni che:
-
presentano carattere occasionale, e
-
riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei
viaggiatori, o destinate ad essere regalate; tali merci non debbono riflettere,
per la loro natura o quantita', alcuno intento di carattere commerciale.
-
I viaggiatori di eta' inferiore a diciassette anni sono esclusi dalla
franchigia prevista per i prodotti di cui alle lettere a) e b) e, se
inferiori a quindici anni, anche dalla franchigia di cui alla lettera d).
-
Il valore dei generi compresi nei quantitativi di cui al comma 3, non va
calcolato agli effetti della determinazione del valore globale degli oggetti
da ammettere in franchigia.
Art. 2.
-
Per gli oggetti e i generi importati dalle persone che hanno la loro
residenza nella zona di frontiera, dai lavoratori frontalieri e dal
personale dei servizi di trasporto utilizzati nel traffico tra i Paesi terzi
e la Comunita', e' concessa la franchigia nei limiti di un valore di 20
unita' di conto europee; per i generi soggetti a limitazione quantitativa i
rispettivi limiti sono fissati come segue:
|
DENOMINAZIONE
DELLE MERCI
|
QUANTITÀ
|
-
Prodotti del tabacco:
|
|
sigarette
oppure
|
20 pezzi
|
Sigaretti (sigari del peso massimo di 3 g. per pezzo)
oppure
|
10 pezzi
|
sigari
oppure
|
5 pezzi
|
tabacco da fumo
|
25 grammi
|
-
bevande alcoliche:
|
|
|
1/8 di litro
|
-
bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole,
tafia,
sakè o bevande simili di un grado alcolico pari o inferiore a 22% vol.; vini
spumanti, vini liquorosi
|
1/4 di litro
|
|
1/4 di litro
|
-
Profumi
e
|
1 centilitro
|
acqua di toilette
|
2,5 centilitri
|
-
Caffè
oppure
|
15 grammi
|
estratti o essenze di caffè
|
10 grammi
|
-
Tè
oppure
|
25 grammi
|
estratti ed essenze di tè
|
10 grammi
|
-
Per "zona di frontiera", fatte salve le relative convenzioni, si
intende, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento n. 918/83,
una zona di 15 km di profondita' in linea d'aria dalla frontiera. Sono
considerati parte di tale zona i comuni il cui territorio e' parzialmente in
essa compreso.
-
Per "lavaratore frontaliero" si intende, ai sensi del precitato
articolo 49, del regolamento n. 918/83 ogni persona che, per la sua abituale
attivita' , deve varcare la frontiera nei suoi giorni di lavoro.
Art. 3.
Il decreto ministeriale 26 gennaio 1996, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
51 del 1° marzo 1996 è abrogato.
Decreto ministeriale 5 dicembre 1997, n. 489 (G.U. n. 15 del 20 gennaio 1998).
Regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune
importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a
spedizioni di valore trascurabile.
IL MINISTRO DELLE FINANZE
(Omissis)
Adotta il presente regolamento:
Art. 1.
-
Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
-
"diritti doganali", i diritti doganali previsti dall'articolo 12 delle
disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479;
-
"diritti di confine", i diritti previsti all'articolo 34, secondo comma, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
-
"regolamento comunitario", il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28
marzo 1983;
-
"direttiva comunitaria", la direttiva numero 78/1035/CEE del Consiglio del 19
dicembre 1978 e la direttiva n. 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983;
-
"valore globale" o "valore intrinseco", il valore delle merci
presentate all'importazione, escluse le spese di trasporto e quelle di assicurazione.
Art. 2.
-
Sono ammesse in franchigia dai diritti doganali le importazioni di merci per le quali
l'esenzione è disposta, con carattere di obbligatorietà, rispettivamente dal regolamento
comunitario per i diritti di confine e dalla direttiva comunitaria per l'imposta sul
valore aggiunto.
-
La franchigia è concessa alle condizioni e con le modalità e formalità determinate
dal regolamento comunitario e dalle direttive comunitarie.
Art. 3.
-
Il trasferimento di residenza di cui all'articolo 2 del regolamento comunitario e della
direttiva comunitaria n. 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 è comprovato dalla
presentazione di uno dei seguenti documenti:
-
certificato del comune dove è stata eletta la nuova residenza, che riporti lo stato di
famiglia, il luogo di precedente residenza e la data di trasferimento;
-
dichiarazione rilasciata dall'autorità consolare italiana nel Paese terzo, attestante
il periodo di permanenza all'estero e la data di trasferimento;
-
altra documentazione riconosciuta idonea dal capo della circoscrizione competente
sull'ufficio doganale di importazione, tenuto conto del soggetto beneficiario e delle
caratteristiche dell'operazione. Tale documentazione a titolo esemplificativo può essere
costituita da:
-
attestazione rilasciata dall'impresa od ente nel Paese terzo alle cui dipendenze il
soggetto beneficiario abbia lavorato;
-
contratto di affitto di immobile per abitazione del soggetto beneficiario nel Paese
terzo;
-
comunicazione del Ministero degli affari esteri di accreditamento di personale
diplomatico-consolare, giornalisti.
-
L'importazione in franchigia è comunicata all'ufficio doganale nella cui competenza
territoriale si trova il luogo di nuova residenza, se effettuata da ufficio doganale
diverso.
Art. 4.
-
I regali offerti in occasione di un matrimonio da persone residenti in un Paese terzo,
ricevuti da una persona che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1,
del regolamento comunitario e della direttiva n. 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo
1983, sono ammessi in franchigia dai diritti doganali purché il valore dei singoli regali
non superi 1000 ECU.
-
L'importazione in franchigia è comunicata all'ufficio doganale nella cui competenza
territoriale si trova il luogo di nuova residenza, se effettuata da ufficio doganale
diverso.
Art. 5.
-
Sono ammesse alla franchigia dai diritti doganali le merci il cui valore intrinseco non
eccede complessivamente 22 ECU per spedizione.
Art. 6.
-
Sono esclusi dalla franchigia di cui all'articolo precedente:
-
i prodotti alcolici;
-
i profumi e l'acqua da toletta;
-
i tabacchi e i prodotti del tabacco.
Art. 7.
-
Sono ammesse in franchigia dai diritti doganali le merci oggetto di piccole spedizioni
prive di carattere commerciale, inviate da un privato che si trova in un Paese terzo da un
altro privato che si trova nel territorio doganale della Comunità.
Art. 8.
-
Sono considerate piccole spedizioni prive di carattere commerciale le spedizioni che nel
contempo:
-
presentino carattere occasionale;
-
riguardino esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari
e che, per loro natura e quantità, escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale;
-
riguardino merci il cui valore globale non superi 45 ECU, ivi compreso il valore delle
merci di cui al successivo articolo;
-
non risultino effettuate dietro corrispettivo in qualsiasi forma.
Art. 9.
-
Per le merci elencate nell'articolo 31 del regolamento comunitario e nell'articolo 2,
paragrafo 1, della direttiva n. 78/1035/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1978, la
franchigia è accordata entro i limiti dei quantitativi indicati.
Art. 10.
-
E abrogato il decreto ministeriale 16 ottobre 1990, n. 441.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
(Omissis).
We keep these regulations updated but because such regulations are subject to change without
notice, we strongly recommend you to consult your local embassy or consulate before you make your move.
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